Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici: istanze e documentazione

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Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici: istanze e documentazione

Data:

17 ottobre 2025

Tempo di lettura:

3 min

Infrastrutture di comunicazione elettronica
Infrastrutture di comunicazione elettronica

Descrizione

In questa sezione si pubblicano le istanze di autorizzazione infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, in attuazione del D.lgs. n. 207/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” art. 44, comma 5, che recita: “Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento”.

Sono inoltre in pubblicazione gli atti e la documentazione ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 5/2002 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz".

 

"Regolamento in approvazione":

Art. 22
Obblighi di pubblicità
1. Il competente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), non appena ricevuta l'istanza di autorizzazione o della S.C.I.A., provvede a darne pubblicazione mediante affissione all'Albo quindici giorni consecutivi nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 44, c. 5 del D.Lgs 259/2003 e ss.mm.ii.


2. L'obbligo di pubblicità va, in ogni caso, assolto mediante il ricorso a strumenti o attività, canali ordinari o telematici, idonei a perseguire tale obiettivo ed essere agevolmente consultati da ogni cittadino.


3. La pubblicità di cui al precedente comma deve avvenire senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
 

Art. 23
Catasto delle S.R.B.
1. Il catasto nazionale degli impianti è costituito ai sensi dell'art. 7 della L. 36/2001 e s.m.i., in coordinamento con gli analoghi adempimenti regionali e comunali. Compongono il catasto digitale degli impianti il Registro Antenne di cui all'art. 30, comma 14, del presente Regolamento, accompagnato dalle schede che recano, per ogni impianto, la nomenclatura e la localizzazione oltre alle caratteristiche e ai controlli effettuati (ove reperibili).


2. È istituita, presso il Comune, la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ed autorizzate sul territorio. Tale mappa, unitamente al registro antenne, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede, periodicamente, all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa, che viene resa pubblica e consultabile tramite il sito istituzionale.


3. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti (disponibili e/o sensibili) e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili e sensibili, onde favorire le attività - segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo - sottese al presente Regolamento. A tale ultimo fine, il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete fatti eventualmente pervenire dai Gestori.


4. I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la scheda tecnica di ogni impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

5. Copia dell'istanza ovvero della segnlazione vine inostrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro tranta giorni dalla comunicazione. Lo spotello locale competente provvede a pubblicare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'Istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti cominquie coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presenzazione dell'instanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

Ultimo aggiornamento

17/10/2025, 11:13

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